Art. 1.
(Modifiche al codice penale).

      1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la rubrica del titolo IX-bis del libro II è sostituita dalla seguente: «Dei delitti contro gli animali»;

          b) all'articolo 544-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la morte dell'animale derivi da condotta gravemente colposa, si applica la pena della reclusione da un mese a sei mesi»;

          c) all'articolo 544-ter, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la lesione dell'animale dipenda da condotta gravemente colposa, si applica la reclusione da un mese a quattro mesi o la multa da 1.000 a 5.000 euro»;

          d) all'articolo 544-quater, primo comma:

              1) le parole: «o promuove» sono sostituite dalle seguenti: «, promuove o partecipa a»;

              2) dopo le parole: «o strazio per gli animali» sono inserite le seguenti: «ovvero attività insostenibili per le caratteristiche etologiche degli stessi»;

          e) all'articolo 544-quinquies, primo comma, dopo le parole: «Chiunque promuove,» sono inserite le seguenti: «partecipa,»;

          f) all'articolo 544-sexies, le parole: «e 544-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «, 544-quinquies e 544-septies»;

          g) al titolo IX-bis del libro II, dopo l'articolo 544-sexies, è aggiunto il seguente:

      «Art. 544-septies. - (Abbandono di animali e detenzione non idonea). - Chiunque

 

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abbandona animali domestici o che hanno acquisito abitudini di cattività è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da 1.000 a 10.000 euro.
      La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura. La pena è ridotta della metà se il fatto dipende da colpa grave»;

          h) l'articolo 727 è abrogato.